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Ecco un esempio di regolamentazione comunale circa la conservazione di corpi che presentino anche fattori di mummificazione e corificazione o altri processi conservativi naturali.
Comune di Firenze
Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti.
(Deliberazione C.C. n° 128 del 21 dicembre 2004)
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;
Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
2. Cremazione di resti mortali e di ossa
1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
a ) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
b) essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
a) permanere nello stesso tumulo;
b) essere avviati a cremazione;
c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull’esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell’immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti.
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