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(Modo di procedere contro alle Streghe nel Santo Offitio)

Difficile per certo, ed intrigata molto è la materia delle streghe; e perché assai sovente s'ha per le mani, et agevolmente ancora vi si può in ogni modo errare, abbiamo voluto averne qui special trattato.
Diciamo adunque brevemente, che in procedendosi contro alle streghe non deve l'inquisitore venire né a carceratione, né ad inquisitione, né a tortura, se prima non è manifesto e provato giuditialmente il corpo del delitto, cioè il maleficio.
Et a verificare negli atti il corpo di cotal delitto che pur anch'esso è delitto facti permenentis, non basta provare, che il preteso maleficiato sia stato o sia di presente Infermo, o pur anco sia morto; atteso che l'Infermità e Morte regolarmente non provengono dal solo malefitio, ma possono da molt'altre cagioni naturali originarsi e perciò bisogna esaminare i Medici ch'hanno curato l'Infermo e diligentemente interrogarli in giudizio della qualità del male e di tutti gli accidenti e circostanze d'esso e domandarli se per arte della Medicina possano conoscere che l'Infermità sia, o possa essere naturale, riducendosi il tutto giuridicamente nel Processo: e fa mestiere anco esaminare i domestici e creati di casa intorno al principio e progresso della detta Infermità.
E se i Medici suddetti, et altri Medici ancora informati di tutti gli accidenti dell'Infermità del preteso malefitiato, tutto che non abbiano visto l'Infermo, chiaramente giudicheranno che vi sia, o possa probabilmente esservi malefitio, allora potrà il Giudice più sicuramente procedere contro alla persona accusata o indiziata di tal malefitio.
Oltre a ciò deve il giudice , avanti che venga alla carceratione della pretesa Strega, diligentemente considerare tutti gl'Inditij che si hanno contro di lei e non muoversi al carcerarla per la sola denuntia del preteso malefitiato.e degli attinenti d'esso, se non vi è qualche probabil causa sufficientemente provata nel Processo, onde ragionevolmente possa l'animo di lui piegarsi a credere che la Donna accusata abbia voluto commettere così fatto delitto; o almeno non vi è contro di lei qualche inditio grave similmente provato nel Processo.
Avverta il Giudice di fare o per se stesso, o per mezzo del suo Vicario, nell'atto della carceratione, accurata e diligente perquisitione della Casa e Stanze della Donna inquisita, con l'assistenza del Notaro, ma però senza l'intervento di persone attinenti, o famigliari del preteso malefitiato, acciocché fraudolentemente non si sopponga qualche cosa denotante malefitio, in grave danno della pretesa Rea.
Et in detta perquisitione si notino puntualmente dal Notaro tutte le cose ritrovate nei luoghi dell'abitatione , e nelle casse di essa, tanto a favore del Fisco, quanto a giovamento della Rea, come Immagini di Santi, Corone della Beatissima Vergine, Offitij Divini, Libri di Devozione, Cedole della Sacra Comunione, Acqua Santa, Palme Benedette, et altre cose simili.
E se gli si troveranno Olij, Polvere, Grasso e simili, si facciano considerare da i Periti, ad effetto di conoscere se possano servire ad altro fine , che di maleficio.
Non faccia il Giudice gran forza sopra le cose trovate da i famigliari del Malefitiato ne i Materazzi, Capezzali, et Origlieri, come sono certi invogli o di Lana o , o di Penna, che dal continuo rivolgersi di detti mobili possono anche formarsi, ovvero per inconsiderazione de' Maestri esservi stati fin da principio mescolati. Né meno si lasci muovere dal ritrovarsi alle volte in detti mobili qualche ago, perché dove son Donne, non è maraviglia che si possano in ispatio di tempo molti aghi racchiudere in simili massaritie.
Oltre che per opra del Demonio vi possano essere stati posti, acciocché si creda esservi malefitio, come pure avviene nell'Esorcizzare, che gli Spiritati sembrano alcuna volta di vomitare simili Invogli, Chiodi, Aghi, Vetri, et altre cose, le quali è impossibile che tengano nel corpo, come in effetto non ve le tengono, ma il Demonio le suppone alla bocca degli Ossessi, per far credere, che siano Malefitiati, et indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.
Quindi si vede quanto restino ingannati quegli Esorcisti che richiedono al Demonio, Esorcizzando, in che modo egli sia entrato nel Corpo dell'Ossesso, e rispondendo egli che vi è entrato per malefitio, successivamente gli chiedono chi sia l'autore di esso malefitio, lande il Demonio bugiardo, e nemico della quiete umana,spesse volte risponde d'esservi entrato per malefitio fatto dalla tale e tal persona nel tale e tal cibo e bevanda; e per accertare di ciò maggiormente l'Esorcista e gli altri,suppone alla bocca dell'Ossesso alcune cose simili a quella, in cui dice essere stato fatto il malefitio, e molt'altre cose,come di sopra è stato detto: e perciò sopra le parole del Demonio non deve farsi alcun fondamento.
Oltre a ciò, dall'essere una persona spiritata non deve il Giudice immantinente far giudizio, che ciò da malefitio provenga, e da questo solo recarsi a dover formare Processo contro alle persone nemiche degli ossessi, o altronde inditiate: perché senza malefitio può ancora il Demonio per Divina permissione affliggere e travagliare il corpo altrui.Oltrechè molti per varij interessi fingonsi alle volte spiritati, e con tali imposture cercano di ingannare i Giudici, et altri.
Non siano facili i Giudici a procedere contro ad alcuna Donna per la mala fama d'essa in materia di malefitio:perché, se bene l'inditio della mala fama per altro è di gran momento, nondimeno in questa materia per l'odio, che si ha comunemente contro alle streghe, facilmente si leva cotal fama contro a qualche Donna, massimamente quando è vecchia e brutta.
Lande poco fondamento deve farsi sopra tal fama; oppure se alcuna consideratione se n'ha ad avere , deve il Giudice con diligenza interrogare i Testimonij, da quanto tempo in qua sia nata simil fama, da chi, e con che occasione; perché indi per avventura si raccoglierà che debole indizio è quello di cotal fama.
Di più avvertano i Giudici, che quantunque alcuna Donna resti convinta, o confessa d'aver fatti Incanti e Sortilegij ad amorem, ovvero ad sananda maleficia , o a qualsivoglia altro effetto , non segue però necessariamente ch'ella sia strega formale,potendo il Sortilegio farsi senza formale apostasia al Demonio, tutto che si renda di ciò sospetta, o leggermente, o veementemente.
E Strega formale deve riputarsi, ed è colei, ch'avrà fatto patto col Demonio, et apostatando dalle Fede, con i suoi malefitij, e sortilegij, danneggiato una, o più persone, in guisa che ne sia loro seguita per cotali malefitij, e sortilegij, la morte; e se non la morte, almeno infermità, divortij, impotenza al generare, o detrimento notabile agli Animali, Biade, o altri frutti della Terra; che perciò, se consterà in giudizio, che alcuna Donna sia di tanto, e di sì grave delitto rea, dovrà per vigore della nuova Bolla Gregoriana nel primo caso anco per la prima volta rilasciarsi alla Corte Secolare, e nel secondo perpetuamente essere murata. Ora torniamo al nostro proposito.
Non permettano i Giudici, per quanto è loro possibile, che le Donne carcerate per malefitij e sortilegij parlino con chi che sia, né meno l'una con l'altra, perché alle volte hanno simili Donne concertato insieme di confessare il falso contro a se stesse in materia d'apostasia, stimando di dovere in questa maniera più presto esser liberate.
Né meno procurino essi Giudici, o consentano che il Custode delle Carceri, o qualsivoglia altro persuada a dette Donne carcerate quello che avranno a confessare quando saranno esaminate, o promettano loro impunità del delitto; conciosiachè per tali strade abbiano molte fiate simili Donne confessato ciò che mai si sognarono di dover fare.
Non parlino mai i Giudici con dette Donne dei meriti della causa, se non quando avranno giuridicamente ad esaminarle. […]
Non si radano i Peli, ovvero Capelli di tali Donne, né abbiano i Giudici consideratione s'elle siano dure al gittar lagrime, massime ne' tormenti, perché tal indizio è leggerissimo, anzi di niun momento.
Non passi mai la Tortura un'ora, anzi non vi giunga, se la causa non è gravissima e gl'inditij urgentissimi.
Sopra il tutto hanno ad avvertire i Giudici che quando simili Donne cominciaranno a confessare l'apostasia al Demonio e l'esser andate ai giuochi del Diavolo, non potendosi per altra via provare il corpo del delitto che per la loro propria confessione, non si faccia loro alcuna suggestione, ma si procuri che raccontino da se stesse tutta la serie del fatto, et in che modo da prima vi furono indotte, del tempo, et altre circostanze: perché in questo modo si potrà vedere se la lor confessione sia verisimile o no.
E confessando esse qualche circostanza, o particolarità, che possa verificarsi, non tralascino i Giudici di far diligenza per averne altronde la verità, acciochè più verisimile si renda la loro confessione circa l'apostasia e giuochi diabolici; perché se tali circostanze non si verificassero, anzi, si scoprissero false, potrebbe dubitarsi della verità di tal confessione seguita forse, o per forza della tortura, che pur'è rimedio fallace, o per suggestione d'alcuno, o per tedio della carcere, o per credenza che si debba loro più facilmente perdonare il delitto, il che pur talvolta è avvenuto.
Et in caso, che confessando l'apostasia, come sopra, nominassero alcuni complici in detta apostasia e giuochi diabolici, non si tenga conto del loro detto, per le ragioni che altrove si diranno.
E perché talvolta ancora accade che le Madri, o Nodrici povere, tenendo nel proprio Letto i loro piccioli Bambini miseramente gli soffochino, e poscia, temendo di male, dicano essere stati guasti dalle Streghe, abbiano in ciò grand'avvertenza i Giudici, né si lascino indurre a credere ciò che da esse vien loro mentitamente rappresentato.